Una colonia felina consiste in uno o più gatti che vivono in libertà abitualmente in un determinato territorio, senza che vi sia la detenzione di persona alcuna (Regolamento Regionale 13/04/2017, n. 2, art. 1, com. 1, let. i).
I gatti che vivono in stato di libertà sono protetti ed è vietato maltrattarli o allontanarli dal loro habitat, tranne nel caso in cui il Comune, d'intesa con l'ATS competente ritenga inevitabile allontanarli per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie. In questo caso il Comune individua una nuova collocazione nel rispetto delle norme igieniche (Legge regionale 30/12/2009, n. 33, art. 105, com. 7).
I Comuni possono stipulare convenzioni o accordi di collaborazione, d'intesa con le ATS, con i privati e le associazioni per la gestione delle colonie feline (Legge regionale 30/12/2009, n. 33, art. 107, com. 12).
Per garantire il controllo della popolazione felina, i gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per il territorio e riammessi nel loro gruppo (Legge 14/08/1991, n. 281, art. 2, com. 8).
Per monitorarne la presenza sul territorio, i cittadini possono segnalare la presenza di colonie feline.
In Comune di Lissone …
Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal codice Penale e dal Regolamento comunale per il benessere degli animali, art. 36, com. 1).
Il dipartimento veterinario dell’ATS effettua gli interventi di sterilizzazione dei gatti delle colonie feline e di quelli che vivono in libertà, con la collaborazione dei Comuni, dei referenti di colonia felina o delle associazioni di cui alla Legge regionale 30/12/2009, n. 33, art. 11 (Regolamento regionale 13/04/2017, n. 2, art. 11, com. 8)
Chiunque intenda occuparsi di una colonia felina dovrà provvedere alla registrazione della stessa presso il Servizio Sanità Animale della ATS della Brianza – Dipartimento Veterinario, compilando l’apposito modulo (Regolamento comunale per il benessere degli animali, art. 35, com. 3).
È vietato a chiunque ostacolare od impedire l’attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, nonché asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per loro alimentazione, riparo, cura (Regolamento comunale per il benessere degli animali, art. 36, com. 4).