Il ravvedimento operoso è lo strumento con cui il contribuente può spontaneamente regolarizzare violazioni, irregolarità o omissioni tributarie con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento.
Può essere utilizzato solo se la violazione non sia già stata contestata e non siano iniziate attività amministrative di accertamento comunicate formalmente al contribuente (Decreto legislativo 18/12/1997, n. 472, art. 13, com. 1).
Esistono quattro tipologie di ravvedimento in funzione dell'entità del ritardo accumulato:
- ravvedimento sprint
- ravvedimento breve
- ravvedimento intermedio
- ravvedimento lungo
- ravvedimento comunale.
Il tasso di riferimento annuale per gli interessi giornalieri è definito di anno in anno tramite decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Nel caso in cui non si esegua il ravvedimento, il Comune procederà all’invio dell'avviso di accertamento che verrà notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si è verificata la violazione. Se non si ottempera comunque al pagamento, il Comune avvierà la procedura di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo o ingiunzione fiscale ai sensi e per gli effetti della legge.
Approfondimenti
Il ravvedimento sprint (applicabile entro il 14° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell'imposta più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Esempio:
Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.
Se si vuole pagare il saldo il 22 giugno (6° giorno di ritardo):
- importo da versare: 150,00 €
- importo della sanzione: 150,00 x 0,006 = 0,90 €
- importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,002 x 6) / 365 = 0,00 €
- importo totale da versare: 150,00 € + 0,90 € + 0,00 € = 150,90 €
Il ravvedimento breve (applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Esempio:
Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.
Se si vuole pagare il saldo il 6 luglio (20° giorno di ritardo):
- importo da versare: 150,00 €
- importo della sanzione: 150,00 x 0,015 = 2,25 €
- importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,002 x 20) / 365 = 0,02 €
- importo totale da versare: 150,00 € + 2,25 € + 0,02 € = 152,27 €
Il ravvedimento intermedio (applicabile dal 31° al 90° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Esempio:
Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.
Se si vuole pagare il saldo il 15 agosto (60° giorno di ritardo):
- importo da versare: 150,00 €
- importo della sanzione: 150,00 x 0,0167 = 2,51 €
- importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,002 x 60) / 365 = 0,05 €
- importo totale da versare: 150,00 € + 2,51 € + 0,05 € = 152,56 €
Il ravvedimento lungo (applicabile oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione oppure, se per il tributo non è prevista una dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (Decreto legislativo 18/12/1997, n. 472, art. 13, com. 1, let. b)), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Esempio:
Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.
Se si vuole pagare il saldo il 24 settembre (100° giorno di ritardo):
- importo da versare: 150,00 €
- importo della sanzione: 150,00 x 0,0375 = 5,63 €
- importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,002 x 100) / 365 = 0,08 €
- importo totale da versare: 150,00 € + 5,63 € + 0,08 € = 155,71 €
Oltre i termini previsti dal ravvedimento lungo è possibile effettuare il ravvedimento comunale (art. 7 del Regolamento per la disciplina delle entrate) entro tre anni dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito, con la sanzione nella misura fissa del 6% (sei per cento), oltre agli interessi.
Per il pagamento del ravvedimento operoso relativo a ICP occorre utilizzare le modalità previste dal concessionario SAN MARCO SPA.
I codici tributo per le quote da versare al Comune sono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate.