Vidimazione del registro dei soci di un'associazione di volontariato

Vidimazione del registro dei soci di un'associazione di volontariato

Le associazioni di volontariato di cui all’art. 32 del Decreto legislativo 03/07/2017, n. 117 sono obbligate ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

La vidimazione del Registro dei soci, prevista dal  Decreto ministeriale (Ministero dell'industria commercio e artigianato) 14/02/1992, è finalizzata a tenere aggiornato l’elenco delle persone che aderiscono all’associazione e prestano attività di volontariato, così da controllare se l’obbligo assicurativo è stato assolto. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L’autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell’ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.

Nel registro devono essere indicati, per ogni aderente, le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 14:43.57